Avvocato Domenico Esposito
 

OBBLIGATORIO INDICARE IL RIFERIMENTO ALLE PLANIMETRIE CATASTALI NEGLI ATTI PUBBLICI O AUTENTICATI TRA VIVI AVENTI AD OGGETTO VICENDE COSTITUTIVE O TRANSLATIVE DI DIRITTI REALI

 

Manovra finanziaria 2010. Decreto Legge 31.5.2010 n.78, convertito nella legge 2228/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), Titolo II “Contrasto all’evasione fiscale e contributiva”, art. 19 comma 4:

1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi

aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali

su fabbricati già esistenti,

ad esclusione dei diritti reali di garanzia,

devono contenere, per le unità immobiliari urbane,

a pena di nullità,

oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.